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 | Pubblicata il: 8.11.2007 Fall. Vigna Verde Srl Istruzioni e indicazioni per la presentazione del ricorso per insinuazione al passivo ex art.92 L. FallCuratela Fallimentare
Vigna Verde Srl
C/O Avv. Pietro Bruno
Tel/Fax 0923/871944 Via Giudecca, 69
91100 Trapani
mailto: dott.pietro.bruno@virgilio.it
COMUNICAZIONE AI
CREDITORI DELL’AVVENUTO FALLIMENTO E DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DELLE DOMANDE
EX ART. 92 L.F.
a) il ricorso è inammissibile se è omesso o
assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), o 3) di cui
sopra; b) se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4),
il credito è considerato chirografario; c) se è omessa l’indicazione di cui al
numero 5), tutte le comunicazioni successive a quella con la quale la curatela darà
notizia dell’esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la
cancelleria.
Il ricorso deve
essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato (v.
spiegazione di seguito riportata); tuttavia i documenti non presentati con la
domanda potranno essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni
prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Ai creditori che
vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la
presentazione di domande separate per l’ammissione del credito al passivo e per
la rivendica o la restituzione.
Segnalo che, a norma del combinato disposto degli
artt. 79 e 103 l.f., se il bene o i beni oggetto della sua domanda di rivendica
o restituzione non sono stati acquisiti all’attivo della procedura perché non
si trovano più in suo possesso dal giorno della dichiarazione di fallimento e
il curatore non può riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito
per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione del fallimento e
che, pur se presenta domanda di rivendica o restituzione, può modificare la
stessa e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data
di apertura del concorso fino all’udienza di stato passivo. Se il possesso dei
beni rivendicati o chiesti in restituzione è cessato dopo l’apposizione dei
sigilli o comunque è stato perso dal curatore dopo averlo acquisito, potrete
chiedere l’integrale pagamento del valore della cosa e che tale valore sia
corrisposto in prededuzione. Il ricorso può essere presentato dal
rappresentante comune degli obbligazionisti a’sensi dell’art. 2418, secondo
comma, c.c., anche per singoli gruppi di creditori.
Rammento che, ciascun creditore, con la domanda di
ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la sua
disponibilità ad assumere l’incarico di membro del comitato dei creditori, o
può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall’art. 40 l.f..
La comunicazione dovrà essere inviata con urgenza, dato che l’art.
40 l.f. dispone che il comitato dei creditori dovrà essere nominato entro
trenta giorni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
Tengo infine a segnalare che, in forza del
disposto dell’art. 37 bis l.f., in sede di adunanza per l’esame dello stato
passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la
maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove
designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto
dei criteri di cui all’art. 40 l.f., nonché chiedere la sostituzione del
curatore indicando al Tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo
nominativo.
Vi avverto che:
a) depositerò in
cancelleria del Tribunale il progetto di stato passivo almeno quindici giorni
prima dell’udienza di verifica dei crediti;
b) potrete
esaminare detto progetto e presentare osservazioni scritte fino a cinque giorni
prima di detta udienza;
c) che questa avvertenza vale come
comunicazione a’ sensi e per gli effetti dell’art. 95, secondo comma, l.f..
Sono a vostra
disposizione per fornirvi, a mezzo e-mail o fax, che cortesemente e
tempestivamente vorrete comunicarmi, tutte quelle utili notizie al fine che
abbiate a depositare una tempestiva, puntuale e valida domanda di ammissione
allo stato passivo.
Trapani, 08/11/2007 Il curatore
Avv. Pietro Bruno n.q. | |  | Pubblicata il: 8.08.2007 Ici e Fallimento come da Finanziaria 2007 Fonte AltalexFallimenti e ICI nella Finanziaria 2007 di Paola Castagnoli
La legge finanziaria del 2007 1
ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’Imposta comunale
immobili che riguardano i fallimenti e le procedure di liquidazione
coatta amministrativa. L’art. 1 della nuova finanziaria, al comma 173, lett. c)2, ha infatti sostituito il sesto comma dell’art. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. La
nuova disposizione prevede che il curatore del fallimento o il
commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, entro
90 giorni dalla nomina, presentino al comune nel quale sono ubicati gli
immobili facenti parte della procedura, una dichiarazione attestante
l’avvio della procedura medesima. Lo stesso comma, nella nuova
formulazione, statuisce inoltre che il curatore o il commissario
giudiziale provvedano al versamento dell’imposta dovuta per l’intero
periodo di durata della procedura concorsuale entro il termine di tre
mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. La norma precedente3
prevedeva che l’imposta fosse dovuta per ciascun anno di possesso
rientrante nel periodo di durata della procedura concorsuale, che fosse
versata entro tre mesi dal versamento del prezzo ricavato dalla vendita
e che nello stesso termine fosse presentata la dichiarazione ai Comuni
competenti. Un primo cambiamento operato dalla finanziaria
riguarda quindi la determinazione del periodo di imposta che ora è
unico ed è costituito dalla durata dell’intera procedura concorsuale,
mentre nel sistema previgente i periodi di imposta erano tanti quanti
gli anni solari di possesso dell’immobile rientranti nella procedura
concorsuale. Il secondo cambiamento riguarda il termine entro il
quale deve essere versata l’imposta: in base alla nuova legge, il
versamento deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di
trasferimento del bene, mentre il vecchio sesto comma prevedeva che il
termine di tre mesi decorresse dal versamento del prezzo. Altra
modifica di rilievo riguarda infine la presentazione della
dichiarazione, che deve essere fatta entro novanta giorni dalla nomina
del responsabile della procedura mentre prima veniva fatta nello stesso
termine fissato per il versamento dell’imposta e cioè nei tre mesi dal
versamento del prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili. Vediamo le modifiche nel dettaglio. La durata del periodo di imposta. La nuova norma testualmente prevede il “versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale”. La norma precedente prevedeva invece che l’imposta fosse versata “per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento”. Al
fine di mutare il periodo di imposta, è stato soppresso il riferimento
a ciascun anno di possesso dell’immobile e lo si è sostituito con il
concetto di imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura. Il
primo effetto della disposizione è quindi quello di definire per le
procedure concorsuali indicate un unico periodo di imposta che
corrisponde all’intera durata della procedura. Trattasi indubbiamente
di una semplificazione sia per i comuni sia per i curatori, posto che
in precedenza i periodi di imposta erano tanti quanti gli anni o le
frazioni d’anno di possesso dell’immobile. Altra semplificazione
deriva poi dall’introduzione anche per il responsabile della procedura
concorsuale delle norme generali che regolano l’applicazione dell’ICI,
posto che la norma indica che oggetto del versamento è semplicemente
l’imposta dovuta senza alcun riferimento agli anni di possesso. Al fine
di determinare l’imposta da versare il curatore o il commissario
giudiziale dovranno quindi fare riferimento alle regole generali per
l’applicazione dell’ICI. Il richiamo all’imposta dovuta dovrebbe
fugare il dubbio sorto e segnalato in sede di prima applicazione della
disposizione. La soppressione del riferimento agli anni di possesso e
l’espresso richiamo al periodo di durata dell'intera procedura
ha indotto alcuni a ritenere non chiara la disposizione ed a sostenere
che il responsabile della procedura avrebbe dovuto pagare l’imposta in
relazione alla durata del fallimento o della liquidazione
indipendentemente dal possesso. Come si è già detto, tale
interpretazione non può essere accolta posto che il legislatore,
introducendo il concetto di imposta dovuta, ha fatto espresso richiamo
ai presupposti per la sua applicazione che non possono prescindere
dall’intestazione del bene. Il pagamento. Anche il
termine per il pagamento dell’imposta è stato modificato. I tre mesi
per il versamento decorrono non più dal versamento del prezzo ma dal
decreto di trasferimento. In proposito va segnalato che molti
tribunali, per i motivi più vari, tardano a volte anche un anno prima
di emettere il decreto di trasferimento dell’immobile. In tal modo, nel
regime della precedente normativa, il curatore provvedeva a pagare
l’imposta poco dopo il pagamento del prezzo e l’acquirente del bene non
si riteneva obbligato a pagare l’imposta medesima sino a che non fosse
divenuto formalmente proprietario in seguito al decreto. Con la
modifica introdotta sul punto dalla finanziaria il curatore devrà
effettuare il versamento entro tre mesi dal decreto di trasferimento e
l’acquirente del bene sarà tenuto per il periodo successivo. E’ stato
quindi eliminato il periodo intermedio sul quale vi era non solo
incertezza ma anche l’impossibilità o comunque notevole difficoltà di
accertamento da parte dei comuni. La dichiarazione. Sulla
base della norma novellata, il titolare della procedura concorsuale
presentava la dichiarazione ICI nello stesso termine in cui doveva
effettuare il pagamento dopo aver incassato il prezzo della vendita. Ora
la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla nomina a
curatore o commissario giudiziale, subito, quindi all’inizio della
procedura. La norma ha evidentemente lo scopo di rendere edotti
i comuni del fatto che il debitore del tributo è assoggettato a
procedura concorsuale. La norma precisa infatti che la dichiarazione
deve essere presentata al comune di ubicazione degli immobili. Questa
nuova disposizione, unitamente a quella che istituisce per le procedure
concorsuali in esame un unico periodo di imposta, tende evidentemente
ad evitare che i comuni, ignari dell’intervenuto fallimento
dell’intestatario del bene immobile, emettano gli accertamenti per ogni
anno di mancato versamento dell’ICI. Ora gli enti impositori
saranno tempestivamente informati dell’inizio della procedura
concorsuale ed attenderanno quindi ad effettuare il controllo sul
corretto adempimento impositivo l’avvenuto compimento del “particolare”
periodo di imposta che, come si è detto, non corrisponde più a ciascun
anno di possesso ma al periodo per il quale è dovuta l’imposta
rientrante in quello di durata della procedura concorsuale. L’introduzione
della dichiarazione iniziale dovrebbe quindi eliminare tanti avvisi di
accertamento oltre che l’incertezza in ordine all’individuazione del
soggetto passivo del tributo. __________________ 1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nel supplemento ordinario n. 244 della G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006. 2 Il comma 173 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 prevede: omissis c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta
giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di
ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della
procedura. Detti soggetti sono, altresi', tenuti al versamento
dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura
concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di
trasferimento degli immobili"; omissis 3 Il comma 6° dell’art. 10 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (G.U. n. 305 Suppl. Ord. del 30 dicembre 1992) così disponeva: “6.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso
rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel
complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento
dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla
data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve
essere presentata la dichiarazione. | |  | Pubblicata il: 8.08.2007 Nota spese Ufficio: dubbi di costituzionalità Sembra che possa paventarsi la lesione del diritto ad adire le Commissioni Tributarie.Servizio di documentazione tributaria Comm.Trib. Reg. Veneto Sezione XIV Sentenza del 12/02/1998 n. 13 - parte 2
Intitolazione: Contenzioso trib. 1992 - Commissione trib. prov. e reg..: altre disposizioni - Giudizio tributario - Assistenza dell'Amministrazione - Funzionario delegato - Rappresentanza organica - Spese processuali - Nonliquidabilita'. Massima: La norma di cui all'art. 15/2' c. bis del D.Lgs 546/92, che prevede la liquidazione dei diritti e onorari a favore dell'Amministrazione anche quando essa sia assistita dal funzionario delegato, e' manifestamente mal formulata, in quanto nel caso suddetto l'Amministrazione e' solo "rappresentata"dal funzionario per effetto del rapporto di immedesimazione organica; detto funzionario non puo' svolgere alcune delle attivita' professionale indicate nell'art. 12/2'c. D.lgs citato e a lui pertanto non competono onorari ne' diritti. La norma dunque deve essere corretamente interpretata nel senso che se l'Amministrazione non si avvale della Avvocatura di Stato, spetta ad essa solo il rimborso delle spese vive effetivamenete sostenute.
| |  | Pubblicata il: 12.11.2006 Trust e Revocatoria fallimentare 09/11/2006 - Tribunale Prato: il trust come cassaforte del Fallimento nell'azione revocatoria
Interessante ed innovativa applicazione dell'istituto del trust, avanti il Tribunale di Prato.
09/11/2006 - Tribunale Prato: il trust come cassaforte del Fallimento nell'azione revocatoria |
Interessante ed innovativa applicazione dell'istituto del trust, avanti il Tribunale di Prato.
Questa la vicenda in sintesi. Il Tribunale di Prato accoglieva l'azione revocatoria proposta da un Fallimento e per l'effetto condannava un istituto di credito alla restituzione di una ingente somma, oltre interessi e spese. Quest'ultimo, intendendo impugnare la pronuncia e contestandone in ogni caso la forza esecutiva, si è offerto di costituire in trust l'importo oggetto di revocatoria.
Il Curatore aderisce alla richiesta e formula istanza al Tribunale affinché autorizzi la costituzione del trust. Il Tribunale di Prato autorizza il Curatore ad accettare la proposta con ordinanza del 12 luglio 2006.
In sostanza l'accordo prevede:
- la costituzione in trust del fallimento delle somme liquidate nella sentenza di primo grado del Tribunale di Prato, con decorrenza dalla sottoscrizione dell'accordo sino all'avverarsi di uno dei seguenti eventi: sentenza della Corte d'appello di Firenze o raggiungimento di un accordo transattivo; - l'istituto di credito rinuncia comunque ad un eventuale ricorso in Cassazione e a sua volta il Curatore rinuncia a porre in esecuzione la pronuncia di primo grado; - indipendentemente dall'esito del giudizio di secondo grado, la Curatela può fare propri i rendimenti maturati dalle somme vincolate in trust; - alla scadenza del trust, la somma vincolata in trust apparterrà al Fallimento per l'importo stabilito dalla sentenza di secondo grado oppure dall'accordo transattivo e, per l'eventuale parte residua, all'istituto bancario; - l'istituto bancario rimborsa alla Curatela del Fallimento l'importo versato per la registrazione della sentenza di primo grado.
| | |  | Pubblicata il: 12.11.2006 Brevi cenni sulla costituzione di una società estera in Giappone. I diversi modelli possibili
Articolo 05/06/2006 Brevi cenni sulla costituzione di una società estera in Giappone. I diversi modelli possibili Avv. De Sanzuane Francesco |
La notevole distanza con la realtà commerciale europea e la mancanza di studi appropriati in materia, dovuti più ad una carenza strutturale del sistema di ricerca scientifica che a cattiva volontà, ci ha convinto a redigere una serie di brevi articoli, che speriamo possano aiutare a rispondere alle domande più comuni che ci vengono rivolte da tutti coloro che intendono avvicinarsi al mercato Giapponese, oltre a fornire un punto di partenza per chi desidera intraprendere lo studio della materia.
In queste poche righe ci occuperemo, in particolare, delle tre tipologie di sedi operative che, normalmente, vengono consigliate alle società che si affacciano a questo mercato per la prima volta.
La tipologia più snella e che presuppone un approccio più cauto da parte della società interessata si concretizza nell'apertura di un Ufficio di rappresentanza.
L'Ufficio di rappresentanza, per certi versi simile a quello del nostro diritto, è una sede distaccata della società che, nella legislazione giapponese in materia ha, e deve avere, funzioni esclusivamente preparatorie e/o accessorie rispetto all'attività della sede centrale.
A tali sedi è consentito, infatti, di effettuare ricerche e studi di mercato, di raccogliere informazioni sull'attuale orientamento dei consumi, acquistare beni sul mercato ed anche di intraprendere attività pubblicitarie, con un unico limite: non è loro consentita nessuna attività di vendita.
A fronte di tale limitazione, però, all'Ufficio di rappresentanza non è imposto nessun obbligo di registrazione, il che semplifica enormemente le procedure di avvicinamento di una società al mercato interno.
È necessario aprire una breve parentesi per un'importante precisazione.
Come abbiamo già sottolineato, il Codice Civile giapponese non pone nessun vincolo alla costituzione di uffici di rappresentanza, che perseguono l'obiettivo di raccogliere e divulgare informazioni, e per i quali non è necessaria alcuna registrazione.
Nessun particolare obbligo è posto e nessuna particolare attività di comunicazione alle autorità fiscali è richiesta, in quanto non essendo gli uffici di rappresentanza coinvolti in attività produttive, essi non sono soggetti ad imposte societarie.
Tuttavia, fanno eccezione a questo principio gli uffici di rappresentanza costituiti da banche straniere, compagnie assicurative, società di intermediazione mobiliare o altri istituti finanziari. In questi casi, è necessario comunicare anticipatamente la costituzione di uffici di rappresentanza alla “Agenzia per i Servizi Finanziari” (corrispondente alle nostre Agenzie delle Entrate) seguendo passo passo le disposizioni della legge bancaria giapponese e delle altre normative operanti nel settore di riferimento. Esaurita questa doverosa digressione, possiamo tornare ad occuparci delle modalità di costituzione di una società in Giappone.
Normalmente, dopo aver compiuto tale primo passo, le società soddisfatte dei risultati ottenuti dal proprio ufficio di rappresentanza devono compiere la scelta più importante.
La sede operativa che si vuole fondare che forma dovrà assumere: quella di filiale oppure di consociata? L'aspetto non è di secondaria importanza, soprattutto dal punto di vista della responsabilità degli amministratori.
In questa sede, tuttavia, non disponendo, per ovvie ragioni, dello spazio che normalmente dovremmo dedicare all'argomento, ci occuperemo di tale differenza da lontano, cogliendo i punti essenziali delle due tipologie poco prima citate.
La modalità più semplice per costituire una sede operativa, come è comprensibile, è quella di costituire una filiale. Sebbene le modalità di registrazione per la filiale siano pressoché identiche a quelle richieste alle società consociate, di cui parleremo tra poco, non appena sia stata individuata e garantita una sede, individuato il legale rappresentante e, naturalmente, si siano espletate le dovute formalità burocratiche, la sede può considerarsi operativa.
Normalmente, per opportunità più legate alle politiche di investimento e a motivi di mercato piuttosto che per ragioni giuridiche, la filiale giapponese è una sede che fornisce una serie di servizi agendo al pari di uno strumento nelle mani della società madre, ciò anche in considerazione del fatto che la filiale non è, in generale e tradizionalmente, coinvolta nel processo decisionale dell'organizzazione societaria.
È anche per questa ragione che nel diritto giapponese la filiale non possiede, di per sé, personalità giuridica, ma è considerata, sempre in termini giuridici, alla stregua di una parte separata, ma sempre facente parte della personalità giuridica della società estera.
Da ciò ne consegue che, per tutti i debiti ed i crediti generati dall'attività commerciale della filiale giapponese ad essere responsabile sarà sempre considerata la società madre, cosa che, sin dall'inizio dei nostri studi, ci sembrò particolarmente conveniente per i creditori locali.
Altra peculiarità può essere dedotta se consideriamo che, nonostante le limitazioni di responsabilità che vengono imposte alle filiali giapponesi, la legge consente ad esse di stipulare contratti a proprio nome, per esempio contratti di locazione o contratti di leasing e, cosa ben più importante, di accedere al credito bancario.
Nel caso in cui, al contrario, la società madre intenda costituire una sede operativa nella forma di consociata, la scelta potrà essere effettuata prediligendo una delle seguenti tipologie societarie: la società a responsabilità limitata (Yugen-Kaisha, Y.K.), ovvero la società per azioni (Kabushiki-Kaisha, K.K.).
È utile sottolineare che, sebbene a nostro giudizio il diritto nipponico presenti una maggiore completezza sistematica sull'argomento, i principi generali ai quali si può far riferimento sono i medesimi sui quali si poggia l'articolo 2508 del nostro Codice Civile, Capo XI, Libro V.
Altrettanto necessario è ricordare, a scanso di eventuali equivoci, che anche in Giappone esistono forme societarie quali le società in nome collettivo (Gomei-Kaisha) o le società in accomandita (Goshi-Kaisha), ma in nessuno di tali casi un'altra società a responsabilità limitata o società per azioni potrà ottenerne una partecipazione azionaria. Questo è il motivo principale che spinge le società straniere a optare per i modelli societari precedentemente indicati.
Naturalmente, una volta effettuata la scelta tra Yugen-Kaisha e Kabushiki-Kaisha, perché la costituzione abbia effetto sarà necessario procedere al completamente delle procedure richieste e registrare la società. Con questo adempimento si perfeziona anche la perfetta divisione tra società madre e filiale o consociata in tema di responsabilità.
La sfera di responsabilità della prima, infatti, riguarderà solo ed esclusivamente la quota societaria di partecipazione azionaria che essa possiede.
In altra sede ci occuperemo di delineare, sommariamente, le procedure amministrative di registrazione, richieste dalla legge giapponese, che è assolutamente necessario conoscere per affrontare al meglio e con maggiore disinvoltura la costituzione di una società in Giappone.
Pubblicato su filodiritto il 11/06/2006 | | |
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